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Usucapione ed unione del possesso

In più occasioni, su questo sito, abbiamo trattato il tema dell’usucapione, sia speciale che ordinario. In questa sezione, invece, verrà affrontato lo specifico tema dell’usucapione ed unione del possesso.

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In via preliminare si riporta quanto disciplinato, sull’argomento, dall’art. 1146 c.c. che tratta, per l’appunto, della successione nel possesso e dell’accessione del possesso:

“Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”

Un’interessante pronuncia della Suprema Corte, provvedimento n. 22348 d.d. 26/10/2011, stabilisce che: “chi intende avvalersi dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell’usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l’intervenuta usucapione invocando l’accessione del possesso, deve fornire la prova dell’avvenuta “traditio” in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione”.

Diverso, invece, il caso disciplinato dal primo comma del richiamato art. 1146 c.c.

In quest’ultima eventualità, infatti, affinché vi sia continuità del possesso tra il de cuius e l’erede occorrerà unicamente dare la prova della qualità di erede stesso del dante causa.

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Accessione del possesso, nello specifico

Come visto, relativamente all’accessione del possesso, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale. Conseguentemente, l’oggetto del trasferimento non potrà essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa.

Sul tema, è interessante segnalare un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (n. 18909/2012) che, in aperto contrasto con l’orientamento precedente, stabilisce che l’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest’ultimo, non richiede, ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c., l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.

In linea con tale pronuncia, si è espressa anche la dottrina la quale ritiene non necessaria la dichiarazione dell’alienante di voler trasferire, congiuntamente con il possesso del fondo dominante, anche il possesso della servitù.

In tal senso, sarebbe quindi sufficiente che venga trasferito al possessore attuale il potere di fatto di quei diritti reali alla cui titolarità può essere connessa la titolarità della servitù. L’acquirente dell’immobile potrà unire al proprio possesso di una servitù esistente a favore della cosa acquistata quello del suo autore per goderne gli effetti. Ciò, a prescindere, come visto, dalla dichiarazione di trasferimento del possesso di fatto di tale servitù.

Sistema tavolare, usucapione ed unione del possesso

Secondo Cass. n. 15020/2013, anche nel sistema tavolare, intavolato il diritto di proprietà, si trasferisce per accessione il possesso della servitù attiva, si sia già verificato, o meno, l’acquisto del relativo diritto di usucapione. Anche in tal caso, non solo non occorre l’espressa menzione, nel titolo di trasferimento dell’avente causa, dell’esistenza della servitù, ma non è neanche necessaria l’intavolazione del diritto del dante causa, essendo un elemento tipico dell’accessione l’inefficacia o l’inidoneità dell’atto formale di cessione.


Riepilogando

  • Nel caso di successione mortis causa, posso unire il mio possesso a quello del mio dante causa?

Certamente. Questa è la casistica più semplice. Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

  • E nel caso di successione a titolo particolare?

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. In tali casi, è da verificare l’idoneità del titolo traslativo della proprietà.

  • Quanto sopra, vale anche ove vige il sistema tavolare?

Sì