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Dichiarazione di successione e certificato di eredità in provincia di Trento

Cos’è il sistema tavolare

Prima di esaminare in cosa consiste la dichiarazione di successione, è necessario un breve excursus sul sistema tavolare.

Allo stato attuale, in Italia coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da un lato vi è il sistema tavolare, più comunemente conosciuto anche come Libro fondiario, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Vicenza, Udine, Belluno e Brescia, mentre nel resto d’Italia vive il sistema pubblicitario della trascrizione.

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Il sistema tavolare, disciplinato dalla Legge Tavolare, norma a carattere speciale, si poggia su 4 principi:

  • il principio del predecessore tavolare in forza del quale vi deve essere una continuità tra le varie intavolazioni;
  • il principio dell’iscrizione: l’intavolazione è da considerarsi atto costitutivo, vero atto traslativo e presupposto di efficacia dell’accordo tra le parti;
  • principio di legalità a mente del quale è il giudice tavolare ad approvare, a mezzo di relativo decreto, ogni singola iscrizione;
  • principio della pubblica fede: l’iscrizione tavolare è opponibile erga omnes.

La dichiarazione di successione

A prescindere dalla vigenza o meno del sistema tavolare, la dichiarazione di successione rimane, in ogni caso, adempimento fiscale obbligatorio da porre in essere entro un anno dalla morte del de cuius.

Con essa, si provvede a comunicare all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, il subentro degli indicati eredi nel patrimonio del defunto. Si procede, contestualmente, al pagamento delle imposte di successione dovute che, naturalmente, varieranno in funzione della consistenza dell’asse ereditario così come in funzione del grado di parenta tra erede e defunto.

Tra vari soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione vi sono gli eredi, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, etc.

Va precisato che, nel caso asse ereditario non superiore a 100.000 Euro, non comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, e devoluto al coniuge e ai parenti in linea retta, non è necessaria la presentazione della dichiarazione di successione.

Il ricorso per l’emissione del certificato di eredità nel sistema tavolare

Nelle province ove vige il menzionato sistema tavolare, qualora nell’asse ereditario vi siano beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre alla dichiarazione di successione vi è l’obbligo di ottenere anche il certificato di eredità. Detto documento, emanato dal Giudice a seguito di conforme ricorso presentato a cura degli eredi e/o dei legatari, costituirà presupposto indispensabile per l’intavolazione del trasferimento di proprietà dei beni immobili del de cuius.

L’istituto è disciplinato dal R.D. 499/29 il quale stabilisce, al suo articolo 13, che:

“Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell’art. 1 il certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

Ove nell’eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell’art. 49, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637”.

Nella pratica, trattasi di snello procedimento di volontaria giurisdizione che richiede l’assistenza obbligatoria di avvocati o notai.

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Tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento, agli eredi, della proprietà dei beni del defunto

Precisato quanto sopra, ai fini di procedere al trasferimento di proprietà dei beni immobili dal de cuius agli eredi, sarà necessario procedere nel seguente modo:

  • entro l’anno dalla morte del defunto dovrà essere regolarizzata la questione fiscale mediante presentazione della dichiarazione di successione;
  • ottenuta l’attestazione di avvenuta presentazione della menzionata dichiarazione, sarà quindi necessario procedere al deposito del ricorso per l’emissione del certificato di eredità;
  • il certificato così come emesso, è titolo idoneo per la presentazione, sempre ad opera del professionista incaricato (sia esso avvocato, sia esso notaio) della domanda tavolare per la così detta intavolazione dei beni immobili a nome degli eredi e/o dei legatari.

Il nostro studio, con particolare riferimento alla provincia di Trento ma anche con riferimento a tutto il territorio nazionale, si occupa delle predisposizione delle menzionate pratiche: dalla presentazione della dichiarazione di successione sino all’intavolazione.

Dal punto di vista strettamente pratico, la documentazione necessaria per l’espletamento dei vari incombenti, può sinteticamente riassumersi come segue:

  • verbale pubblicazione testamento (se testamento presente)
  • certificato di morte
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in bollo da € 16, redatta presso l’Ufficio Anagrafe, in cui verranno indicate, dal dichiarante, le generalità di tutti gli eredi
  • fotocopia della carta d’identità e dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
  • per i soli terreni e le sole aree edificiali, presso l’ufficio tecnico comunale di competenza dovranno essere richiesti i certificati di destinazione urbanistica
  • copie degli atti di donazione fatte in vita dal defunto a favore degli eredi
  • dichiarazione bancaria e/o postale, alla data di morte, riguardo giacenze, saldi, titoli ecc. intestati al defunto
  • dichiarazione per eventuali assegni di accompagnamento o similari


Riepilogando

  • Entro quanto tempo va presentata la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione va depositata presso l’Agenzia delle Entrate competente entro l’anno dalla morte

  • E’ sempre obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione?

No, non sempre. Nel caso l’asse ereditario non sia superiore a 100.000 Euro, e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, e sia devoluto al coniuge e ai parenti in linea retta, non è necessaria

  • In provincia di Trento è necessario ottenere il certificato di eredità?

Nel caso di presenza, nell’asse ereditario, di beni immobili o diritti reali immobiliari, è obbligatorio l’ottenimento del certificato di eredità per procedere all’intavolazione del trasferimento di proprietà agli eredi

  • Per ottenere il certificato di eredità a chi mi devo rivolgere?

Il ricorso per l’emissione del certificato di eredità dovrà essere necessariamente redatto da avvocato o notaio. Questi studi, se specializzati in tal senso, potranno assistervi nella predisposizione di tutte le pratiche, dall’invio telematico della dichiarazione di successione  sino all’intavolazione delle proprietà.