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Locazione commerciale e termine di grazia

A lungo dibattuto, in giurisprudenza, è stato il tema dell’applicabilità, nella locazioni commerciali, del termine di grazia esplicitamente previsto per le locazioni ad uso abitativo nell’ambito della procedura giudiziale di sfratto per morosità.

Il richiamato termine di grazia, disciplinato dall’art. 55 della legge 392/1978, altro non è che la facoltà, per il conduttore moroso nel pagamento dei canoni, di sanare la menzionata morosità per ben 3 volte nel corso di un quadriennio.

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La morosità andrà saldata all’udienza ma, se ciò non fosse possibile, potrà essere chiesto dal conduttore un termine di giorni 90 per provvedervi. Il Giudice avrà facoltà, ma non obbligo di assegnarlo.

Contestualmente ai canoni scaduti, andranno saldate anche le spese legali liquidate, oneri accessori ed interessi legali.

Il pagamento nei termini assegnati esclude la risoluzione del contratto.

Termine di grazia applicabile alle locazioni commerciali?

La Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento già consolidatosi in passato, ha una volta ancora confermato che la concessione del termine di grazia non è applicabile alle locazioni commerciali.

Nello specifico, la Corte così si è espressa: “Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all’articolo 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi a oggetto immobili destinati a uso diverso da quello abitativo. Il legislatore, infatti, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell’ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni e oneri e accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall’articolo 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all’articolo 55 – la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, le quali, di per sé, non sono idonee a dilatare l’ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale – a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative. In tema di locazione di immobili urbani, l’articolo 5 della legge n. 392 del 1978, sulla predeterminazione della gravità dell’inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è direttamente applicabile alle locazioni di immobili destinati a uso diverso dall’abitazione. Il criterio legale dettato da tale disposizione normativa può però essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell’articolo 1455 del Cc, se l’inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza”.