Successioni ereditarie: legittima, testamentaria e necessaria
Le successioni ereditarie: la successione legittima
Gli articolo 565 e seguenti del codice civile disciplinano dettagliatamente tale tipologia.
La successione legittima trova applicazione nell’eventualità in cui sia assente un testamento oppure quando lo stesso sia da ritenersi nullo o annullato. Trova altresì applicazione nei casi di testamento che contenga disposizioni a titolo universale (concorrendo, così, con la diversa tipologia della successione testamentaria) che però non esauriscono l’intero asse ereditario. Opera, altresì, in una serie di altre circostanze di minor rilievo pratico.
I successibili sono individuati dalla norma: nel coniuge, nei discendenti, negli ascendenti, nei collaterali, negli altri parenti e, infine, nello Stato.
I successibili sono poi suddividi in 3 classi, così formate: coniuge, parenti, Stato.
Le classe dei parenti è a sua volta suddivisa in 3 ordini: 1) figli; 2) genitori, ascendenti e fratelli e sorelle; 3) altri parenti dal terzo al sesto grado.
La suddivisione in ordini assume particolare rilievo in quanto i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e, a loro volta, sono esclusi da quelli degli ordini anteriori.
Unicamente tra gli appartenenti allo stesso ordine è possibile un concorso.
Successione testamentaria
La successione testamentaria è quella che si apre in presenza di testamento. Con essa, si tutela la volontà del defunto consentendogli di devolvere a chi meglio ritiene il proprio patrimonio (naturalmente nei limiti delle quote riservate ai legittimari e di cui ci si occuperà nel proseguo della trattazione).
Successione necessaria
Secondo l’opinione prevalentemente accolta, la successione necessaria non è da intendersi come una terza tipologia rispetto alla successione legittima ed a quella testamentaria.
Tale interpretazione, è avvallata anche dalla piana lettura dell’art. 457 c.c. il quale dispone che “l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
La disposizione codicistica poc’anzi richiamata evidenza che le regole della successione necessaria si applicano sia in caso di successione legittima, sia in caso di successione testamentaria.
Il legislatore, con la successione necessaria ha voluto garantire a determinati soggetti (su cui torneremo dettagliatamente infra) un diritto loro spettante, in ogni caso, sull’eredità de quo.
Successione legittima: soggetti e quote
Gli articoli 536 e seguenti c.c. trattano dei diritti riservati ai legittimari. Nello specifico, l’art. 536 c.c. stabilisce che “Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
Come poc’anzi precisato, l’istituto della legittima limita le facoltà del defunto di disporre delle proprie sostanze come meglio crede. L’istituto opera sia in caso di successione testamentaria sia in casi di successione legittima (senza testamento).
Il codice civile disciplina, poi, le quote spettanti a ciascun legittimario contemplando, altresì, il caso del concorso tra i legittimari stessi. Per semplicità di lettura, riportiamo un breve schema riepilogativo:
Solo un figlio 1/2
Solo due o più figli 2/3
Solo ascendenti 1/3
Solo il coniuge 1/2
Coniuge e un figlio 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio
Coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli
Coniuge e ascendenti 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti
Successione testamentaria: tipologie di testamento
Le forme ordinarie di testamento sono due: olografo e per atto di notaio (che può essere sia pubblico che segreto).
Il testamento olografo, a pena di nullità, deve essere scritto integralmente a mano, datato e sottoscritto dal testatore in calce alla disposizioni di ultima volontà. La data deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.
Il testamento pubblico deve essere ricevuto, alla presenza di due testimoni, da parte del notaio. Quest’ultimo, raccoglie e trascrive le ultime volontà del testatore che poi provvederà a sottoscriverle, unitamente ai testimoni ed al notaio stesso.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore ma anche da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere controfirmato dal medesimo alla fine delle disposizioni di ultima volontà. Se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con altri mezzi (computer, macchina da scrivere etc.), deve necessariamente riportare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
La legge precisa che colui che non sa o non può leggere, non può fare testamento segreto.
Il codice civile disciplina nel dettaglio, poi, le formalità da seguirsi nel caso di testamento segreto.
Nello specifico, si precisa che la carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involucro deve essere sigillata con una impronta, in modo tale che il testamento non si possa aprire né estrarre. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in quella carta è contenuto il suo testamento.
Sulla medesima carta in cui dal testatore è scritto o contenuto il testamento, o su un ulteriore involucro appositamente predisposto dal notaio e da lui sigillato, viene riportato l’atto di ricevimento ove vengono indicati l’avvenuta consegna, la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli e l’assistenza dei testimoni a tutti gli adempimenti. Tale atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
L’art. 608 c.c. stabilisce, infine, che il testamento olografo (se depositato) e quello segreto possono essere ritirati in qualsiasi momento dalle mani del notaio.
Successione necessaria: come disporre dei propri beni
Come su evidenziato, con la successione necessaria il legislatore intende garantire ai legittimari (il coniuge, i figli, gli ascendenti) un diritto loro spettante, in ogni caso, sull’eredità de quo.
In ragione di ciò, il de cuis, all’atto della redazione del testamento ma anche, come visto, in assenza di esso (in tal senso, infatti, potrebbero rivelarsi problematiche alcune donazioni fatte in vita qualora, all’atto della morte, il patrimonio residuo non fosse sufficiente a soddisfare i legittimari), dovrà tener presente che, a prescindere dalla sua volontà, ai menzionati soggetti spetterà in ogni caso una quota dell’asse ereditario.
Anche in ragioni di tali potenziali problematiche, il nostro studio si occupa di fornire assistenza nella redazione del testamento olografo che, per legge, ha la medesima valenza del testamento per atto pubblico, nonché nelle successive pratiche successorie (dichiarazione di successione e, per la Provincia di Trento, in caso di presenza di beni immobili, nella predisposizione del ricorso per l’emissione di certificato di eredità) su cui abbiamo già dettagliatamente dissertato in questo articolo.
Riepilogando
- Nel caso di successione legittima, quali sono i successibili?
I successibili sono il coniuge, gli discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo Stato
- Quali sono i soggetti ai quali la leegge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione a prescindere dalla volontà del de cuius?
Tali soggetti sono il coniuge, i figli e gli ascendenti
- Quali sono le forme ordinarie di testamento?
Il testamento olografo (scritto integralmente a mano) e il testamento per atto di notaio (che può essere sia pubblico che segreto)
