La riabilitazione penale ex art. 178 c.p.: come “ripulire” la fedina
L’articolo 178 c.p. disciplina, come segue, quella che viene definita come riabilitazione penale:
“La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”
La principale funzionalità della riabilitazione è quella di consentire al condannato un normale reinserimento sociale una volta che lo stesso abbia dato effettiva prova di un proprio ravvedimento.
Condizione essenziale per l’accesso alla riabilitazione è una sentenza di condanna passato in giudicato.
Come stabilito dalla norma, essa opera con esclusione riferimento alle pena accessorie.
Nello specifico, le pene accessorie estinguibili sono:
- sospensione da esercizio di una professione o arte
- interdizione da una professione o arte
- decadenza dalla potestà di genitore
- incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
- sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche
Effetti penali della condanna
Cosa si intende nello specifico per estinzione degli effetti penali della condanna?
Secondo le Sezione Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 7/1994):
“Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione né indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell’effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, “ope legis”, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell’effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale”
Quali sono i limiti della riabilitazione?
Come precisato in premessa, la riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna “salvo che la legge disponga altrimenti”.
A titolo esemplificativo, quindi, possiamo affermare che la riabilitazione:
- non comporta alcun effetto sulla cancellazione della sentenza di condanna dal casellario giudiziale qualora tale richiesta provenga, però, dall’Autorità Giudiziaria
- ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non elimina la valenza ostativa della condanna per delitto
- non estingue la radiazione dell’Albo degli Avvocati così come non estingue la destituzione dall’ufficio di Notaio
Come si ottiene la riabilitazione
L’art. 179 c.p. disciplina, nel dettaglio, quelle che sono le condizioni per l’ottenimento della riabilitazione:
“La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”
Dal punto di vista strettamente pratico, il procedimento ha il proprio avvio con l’istanza dell’interessato, a mezzo del proprio difensore di fiducia. Nella menzionata istanza, dovranno essere indicati gli elementi utili al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio per la concessione o meno del beneficio.
Il Tribunale, solitamente nel giro di qualche mese (tempi indicativi presso il Tribunale di Trento) provvede senza particolari formalità dopo aver provveduto ai necessari accertamenti circa la buona condotta dell’istante e il rispetto dei requisiti minimi (decorso del tempo, adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato etc.).
A quest’ultimo proposito si evidenza che, nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni civili, spetterà all’istante la dimostrazione della propria impossibilità economica a soddisfare dette obbligazioni.
Il provvedimento giudiziale che concede la riabilitazione viene annotato, accanto alla sentenza di condanna, nel certificato del casellario giudiziale. Essa non ha effetto retroattivo: i suoi effetti si esplicano, infatti, solo successivamente al provvedimento dichiarativo.
I rapporti tra la riabilitazione, il patteggiamento e il decreto penale di condanna
Ormai pacifica giurisprudenza ribadisce l’attuale interesse all’ottenimento di una pronuncia di riabilitazione sia nel caso di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sia nel caso di decreto penale di condanna.
Ciò perché la riabilitazione richiede un approfondito esame della condotta del reo post facto e una valutazione del percorso rieducativo dallo stesso seguito. Vi è quindi una concreta indagine circa la meritevolezza, o meno, del beneficio.
Il nostro studio si occupa frequentemente di questa materia: dopo un preliminare indagine sulla ricorrenza dei presupposti, temporali e di altra natura, per la concessione della riabilitazione, si procederà alla predisposizione dell’istanza e alla raccolta di tutta la documentazione utile ed indispensabile per un positivo esito della richiesta. Secondo la prassi applicativa ad oggi in essere presso il Tribunale di Trento, non verrà fissata alcuna udienza ove l’istante debba comparire personalmente.
Riepilogando
- E’ utile richiedere la riabilitazione
E’ certamente utile. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Talvolta, il preventivo ottenimento della riabilitazione risulta essere indispensabile per la partecipazione ai concorsi pubblici o l’ottenimento di determinate certificazioni aziendali.
- Posso chiedere la riabilitazione anche se ho patteggiato la condanna oppure ho ricevuto un decreto penale?
Certamente.
- Quali sono i requisiti minimi per l’ottenimento della riabilitazione?
Decorso del tempo dalla condanna, prova di buona condotta e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
- Dovrà presenziare in Tribunale per l’ottenimento della riabilitazione?
Al momento questo non è necessario. Penserà ad ogni adempimento lo studio legale al quale vorrete rivolgervi
