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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni, revoca della patente e tasso alcolemico

La fattispecie della guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada. Il menzionato articolo prevede diverse tipologie sanzionatorie che variano in funzione della gravità della condotta. 

Nello specifico:

– la lettera a) prevede la fattispecie meno grave, che non costituisce reato, e che viene integrata nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. In tal caso è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma che potrà variare tra 543 euro e 2.170 euro. Seguirà la sospensione della patente di guida da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi;

– la lettera b) disciplina la fattispecie intermedia. Si verifica nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. Seguirà la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La violazione costituisce reato;

– la lettera c) è la fattispecie più grave e si configura nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In tal caso, la patente verrà sospesa tra un minimo di un anno ed un massimo di due. Con la sentenza di condanna è, inoltre, sempre disposta la confisca del veicolo qualora questo appartenga all’autore della violazione. Diversamente, se il veicolo appartiene a persona estranea, la sospensione della patente di guida è raddoppiata.

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La Normativa di riferimento e l’aggravante dell’incidente stradale

Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) delineate nel paragrafo precedente, sono raddoppiate, ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente. 

Oltre al raddoppio delle sanzioni verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo per giorni 180 salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

L’art. 186 CdS, stabilisce, poi, che qualora l’incidente stradale sia stato provocato da conducente con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada medesimo. La revoca della patente, a differenza della sospensione della stessa, renderà necessario sostenere nuovamente l’esame di guida per poter essere abilitati a circolare.

Sempre in tema di aggravanti, segnaliamo il comma 2 sexies dell’art. 186 Cds il quale prevede un aumento delle sole ammende in una misura che va da un terzo alla metà nell’evenienza in cui il reato venga commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

I lavori di pubblica utilità

Il comma 9 bis dell’art. 186 Codice della Strada prevede che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità (come come disciplinato dall’art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000).

Trattasi, nello specifico, di attività non retribuite a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. 

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. 

Tendenzialmente ogni Tribunale dispone di un elenco di enti che hanno comunicato la propria disponibilità ad accogliere persone interessata a svolgere i menzionati lavori di pubblica utilità. Anche il Tribunale di Trento dispone di detto elenco.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice:

  • dichiara estinto il reato
  • dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida
  • revoca la confisca del veicolo sequestrato

Nessuna sanzione pecuniaria viene pagata dall’imputato.

Va però precisato che i lavori di pubblica utilità possono sostituire la pena per non più di una volta e che non sono mai concedibili nel caso di incidente stradale.

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L’art. 186 bis e la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

In tema di Guida in stato di ebbrezza va da ultimo segnalato l’art. 186 bis CdS che disciplina una fattispecie particolare.

Il menzionato articolo, infatti, prevede sanzioni ad hoc per determinate categorie di conducenti: 

a) conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 del Codice della Strada;

c) conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 del Codice della Strada;

d) conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

Per tali categorie, è assolutamente vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Non è tollerato, pertanto, nemmeno un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro.

Nel caso di violazione, a seconda della gravità dell’infrazione commessa (lettera a), b) o c) dell’art. 186 CdS) vi sarà un aumento delle sanzioni che va da un terzo alle metà rispetto a quelle ordinarie.

L’assistenza di un legale

Come poc’anzi evidenziato, la guida in stato di ebbrezza costituisce, nelle sue ipotesi più gravi, un reato. In tali evenienze è necessaria ed obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Quest’ultimo sarà in grado di assistere il cliente nell’instaurando procedimento penale, sia consigliando la strategia processuale più opportuna, sia permettendo, dove possibile, di accedere ai lavori di pubblica utilità con i notevoli benefici a ciò associati. Il nostro studio legale si occupa frequentemente di tale tipologia di reato. Contattaci per un colloquio ed un preventivo gratuito.

Riepilogando:

  • La guida in stato di ebbrezza costituisce sempre reato?

No, non sempre. La guida con tatto alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro non è reato

  • Che benefici avrà se accedo ai lavori di pubblica utilità?

I benefici sono molteplici: estinzione del reato, revoca della confisca del mezzo, dimezzamento della periodo di sospensione della patente di guida

  • Posso sempre accede ai lavori di pubblica utilità?

No. Nel caso di incidente stradale non è possibile. 

  • E’ obbligatoria l’assistenza di un legale?

Lo è solo nel caso si configuri il reato. Ciò avviene con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro