La comunione e la divisione ereditaria
Si ha comunione ereditaria nel momento in cui i coeredi del de cuius diventano titolari in quota dei beni, mobili ed immobili, facenti parte dell’asse ereditario.
Gli articoli 713 e seguenti del codice civile disciplinano l’istituto giuridico della divisione ereditaria.
Nello specifico, il richiamato articolo 713 c.c. così dispone:
“I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore”
Come si andrà meglio a precisare nel proseguo della trattazione, la divisione può essere testamentaria, effettuata per contratto mediante l’accordo tra tutti i coeredi, oppure in via giudiziale.
Perché e quando chiedere la divisione ereditaria
Titolare a promuovere l’azione, che è imprescrittibile, è unicamente colui che ha già conseguito la qualità di erede, avendola accettata in maniera tacita od espressa.
Dal momento in cui vi è un’unica massa ereditaria con l’istituzione di più eredi ai quali non siano stati assegnati singoli beni, sorge la necessità di procedere alla divisione ereditaria.
Ciò, all’evidente fine di assegnare a ciascun erede uno specifico bene e/o una determinata quota in denaro a soddisfo della quota di eredità allo stesso spettante.
Quali solo le tipologie di divisione ereditaria
Come poc’anzi precisato, esistono, nella sostanza, tre tipologie di divisione ereditaria. Vediamole nel dettaglio.
La divisione testamentaria viene disposta direttamente dal de cuius il quale, mediante, per l’appunto, le disposizione testamentarie provvede a:
- assegnare a ciascun erede specifici beni o quote degli stessi
- predisporre i criteri o le regole da seguire per la formazione delle porzioni. Va da sé che, in tale evenienza, le sostanze del defunto ricadranno comunque in comunione ereditaria, ma le operazioni di divisione saranno rese più semplici in ragione dell’esistenza delle menzionate regole
La divisione contrattuale è, di fatto, un accordo stragiudiziale che interviene tra tutti i coeredi. Questi (nella loro totalità) stipulano un contratto, che necessariamente dovrà avere la forma scritta qualora preveda anche la divisione di immobili, a mezzo del quale ad ognuno di loro verrà assegnata una porzione dei beni che compongono l’asse ereditario.
Divisione giudiziale: si ricorre a tale tipologia dal momento in cui i tentativi effettuati bonariamente in via stragiudiziale non hanno portato un buon esito.
La divisione giudiziale – che si instaura con atto di citazione da notificarsi a tutti i coeredi e che dà vita ad una causa civile in senso stretto – va obbligatoriamente preceduta dal tentativo di mediazione presso l’organismo territorialmente competente. La competenze territoriale è del Tribunale del luogo ove sono ubicati i beni oggetto di divisione.
Instaurata la causa, il Giudice preliminarmente verificherà la presenza dei presupposti per procedere alla divisione stessa (anche in punto legittimazione attiva e passiva).
Successivamente, il Giudice potrà delegare ad un notaio (oppure ad un commercialista o a un avvocato) la direzione delle operazioni di divisione.
Tali figure cureranno, in primo luogo, la predisposizione di un progetto di divisione.
Per la redazione di detto progetto sarà necessario procedere a:
- formazione della massa ereditaria mediante conferimento di tutti i beni del defunto inclusi quelli donati in vita da quest’ultimo
- stima del compendio
- formazione delle relative porzioni che, di regola, dovranno essere omogenee ovvero essere composte da una quantità di beni mobili ed immobili all’incirca egualitaria tra tutte le porzioni create
All’esito di tale predisposizione, verrà fissata apposita udienza in occasione della quale compariranno tutti i coeredi ai fini della discussione e dell’eventuale approvazione.
Se non sorgono contestazioni, il piano verrà approvato e si procederà all’assegnazione ai sensi dell’art. 729 c.c. il quale così dispone: “L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
Nel caso, invece, in cui alla menzionata udienza sorgano contestazioni (anche limitatamente al valore di un singolo cespite) il Giudice provvederà a norma dell’art. 187 c.p.c.
A margine di quanto sopra, giova precisare che, ai sensi dell’art. 720 c.c. “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”.
Dal lato pratico, va pertanto tenuta in debita considerazione la possibilità che, all’esito di una divisione giudiziale, un bene immobile non comodamente divisibile possa essere venduto all’asta con tutte le conseguenze economiche, e non, del caso.
Sempre in merito alla comunione ereditaria, si segnala, da ultimo, il disposto dell’art. 732 c.c. il quale attribuisce un diritto di prelazione al coerede che intenda acquistare una quota di immobile che altro coerede intende cedere ad un estraneo.
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Riepilogando
Chi può chiedere la divisione ereditaria?
Legittimato a tale richiesta è unicamente l’erede
E’ previsto un termine di prescrizione per chiedere la divisione ereditaria?
No, il diritto è imprescrittibile
Perché chiedere la divisione ereditaria
Al fine di assegnare a ciascun erede uno specifico bene e/o una determinata quota in denaro a soddisfo della quota di eredità che gli spetta
Qual è il Tribunale competente a decidere?
La competenza territoriale è del Tribunale del luogo ove sono ubicati i beni oggetto di divisione
Quali tipi di divisione ereditaria esistono
Testamentaria, contrattuale e giudiziale
